Messa alla prova per l’imputato minorenne: novità dalla Corte costituzionale

3 Gen 2026 - Giurisprudenza

Si riportano i comunicati dell’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale con cui la Corte si è pronunciata – con le sentenze n. 203 (dep. 29 dicembre 2025) e n. 8 (dep. 4 febbraio 2025) in tema di messa alla prova dell’imputato minorenne a seguito delle modifiche introdotte dal cd decreto Caivano.

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MESSA ALLA PROVA DELL’IMPUTATO MINORENNE: ILLEGITTIMA L’ESCLUSIONE PER I DELITTI DI VIOLENZA SESSUALE NEI CASI DI MINORE GRAVITÀ

Con la sentenza numero 203 depositata il 29 dicembre 2025 la Corte costituzionale  si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale del comma 5-bis dell’articolo 28 del d.P.R. numero 448 del 1988, introdotto in sede di conversione del decreto-legge numero 123 del 2023 (c.d. decreto Caivano), a tenore del quale non è consentita la sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato minorenne quando si procede per violenza sessuale aggravata (ovvero per omicidio o rapina, sempre in forme aggravate); questioni sollevate dai Giudici dell’udienza preliminare dei Tribunali per i minorenni di Roma e Bari.

Innanzitutto, la Corte ha ritenuto non censurabile, in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, la scelta del legislatore di escludere la messa alla prova del minore per i delitti di violenza sessuale, «reati certamente gravi, spesso commessi, come nella specie, da minori in danno di minori». Pur ribadito che per il minore «la funzione rieducativa della pena acquisisce un ruolo di speciale preminenza», e che quindi permane «una eterogeneità teleologica tra la messa alla prova dell’adulto e quella del minore», la Corte ha rilevato come, anche nel diritto penale minorile, «non possa negarsi un margine di discrezionalità al legislatore nella individuazione dei requisiti di accesso agli strumenti di diversion processuale, anche in funzione della particolare rilevanza del bene giuridico protetto». La norma censurata è stata invece giudicata sproporzionata nella parte in cui esclude la messa alla prova dell’imputato minorenne anche quando la violenza sessuale rientra nei «casi di minore gravità» per i quali l’articolo 609-bis, terzo comma, del codice penale stabilisce una circostanza attenuante a effetto speciale. L’esclusione della messa alla prova anche in tali ipotesi «frustra in modo manifestamente irragionevole la ratio posta a fondamento della circostanza attenuante in parola», ovvero assecondare la differente gravità delle specifiche condotte, tramite «la possibilità di diminuire la pena in misura particolarmente significativa, ossia fino a due terzi». L’irragionevolezza è resa manifesta dal rilievo che «a tale significativo riconoscimento della minore gravità del fatto a livello penale sostanziale non corrisponde un’adeguata, diversa considerazione della stessa condotta con riguardo all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova».

La Corte ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale del comma 5-bis dell’articolo 28 suddetto nella parte in cui non esclude i casi di minore gravità.

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L’ESCLUSIONE DELLA MESSA ALLA PROVA MINORILE INTRODOTTA DAL “DECRETO CAIVANO” NON È APPLICABILE RETROATTIVAMENTE

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 8 pubblicata il 4 febbraio 2025 si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari, aventi ad oggetto la nuova disciplina della sospensione del processo per messa alla prova del minore, introdotta in sede di conversione del decreto-legge numero 123 del 2023 (“decreto Caivano”). Il giudice rimettente lamentava il contrasto con l’articolo 31, secondo comma, della Costituzione, del comma 5-bis, inserito nell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica numero 448 del 1988, che ha precluso la messa alla prova, nel processo minorile, per gli imputati di alcuni delitti, tra i quali la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo aggravate.  Al giudice a quo era indirizzata la richiesta di ammissione alla prova avanzata da due minorenni, chiamati a rispondere di reati sessuali commessi prima dell’entrata in vigore della nuova norma, quando non erano previste preclusioni fondate sul titolo di reato. A suo avviso, la previsione ostativa sarebbe di immediata applicazione, secondo il principio tempus regit actum, perché connotata da una natura prevalentemente processuale. Le questioni sono state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza. La Corte costituzionale ha affermato che l’interpretazione del giudice a quo non può essere condivisa, perché all’istituto della messa alla prova, che costituisce un tratto qualificante del processo penale minorile, deve essere riconosciuta una dimensione sostanziale, che ne attrae la disciplina nell’alveo dell’articolo 25, secondo comma, della Costituzione e dell’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), riconducendola al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole. L’articolo 28, comma 5-bis, del d.P.R. numero 448 del 1988 impedisce, infatti, per i reati ivi considerati, che l’imputato minorenne possa essere sottratto al circuito penale, senza che abbiano rilievo le circostanze concrete della sua condotta e le effettive possibilità del suo reinserimento sociale.

Tale previsione incide quindi direttamente sulla disciplina sostanziale, introducendovi un contenuto deteriore rispetto alla previgente, e pertanto, nel rispetto degli articoli 25, secondo comma, della Costituzione e 7 della CEDU, non può essere applicata ai fatti commessi anteriormente al 15 novembre 2023, data di entrata in vigore della nuova norma.