La legge sul “femminicidio” – n. 181 del 2 dicembre 2025
8 Mag 2026 - Approfondimenti
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2.12.2025 è stata pubblicata la legge 2 dicembre 2025, n. 181, recante il “delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime” (la c.d. “legge sul femminicidio”).
Si segnalano le seguenti rilevanti novità:
– l’introduzione del reato di “femminicidio”: art. 577-bis, comma 1 c.p.
“Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo.”
– art. 577-bis, comma 3-4 c.p.: vengono previste limitazioni specifiche alle diminuzioni di pena già previste dagli artt. 65 n. 2 e 67 c.p. in caso di riconoscimento di una o più attenuanti del nuovo delitto di femminicidio;
– viene estesa la tutela delle vittime del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi anche alla persona “non più convivente nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione”;
– viene attribuita (art. 33-bis comma 1-bis c.p.p.) al tribunale monocratico la competenza per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, nelle ipotesi aggravate di cui agli art. 572, comma 2 e 5, c.p. nonché per il reato ex art. 612 ter c.p.;
– viene introdotta una nuova “aggravante di genere” ad effetto speciale, quando “il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali” ai delitti di: maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, omicidio preterintenzionale, – interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
– viene eliminato il limite massimo di durata pari a 45 giorni per le operazioni di intercettazione in procedimenti in cui sono contestati il delitto di Femminicidio o una delle nuove “aggravanti di genere” (art. 267, comma 3, c.p.p.);
– la previsione di una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari;
– l’ampliamento del catalogo dei reati c.d. “ostativi di terza fascia” – (art. 4-bis o.p.) – per i quali non è consentita la sospensione dell’ordine di esecuzione, tra i quali sono ora esposti il nuovo reato di “femminicidio”, quello di “maltrattamenti contro familiari o conviventi, nelle ipotesi aggravate di cui agli art. 572, comma 2 e 3, c.p. e di “atti persecutori”, nell’ipotesi aggravata di cui all’art. 612-bis, comma 3 c.p.