La legittima difesa
6 Feb 2026 - Approfondimenti
Corte di Assise di Appello di Torino, sez. I, 3 dicembre 2025, (dep. 2 febbraio 2026), n. 19
Nei giorni scorsi la Corte di Assise di Appello di Torino ha depositato le motivazioni della sentenza nell’ambito del processo – di particolare rilievo mediatico – con cui ha affrontato un caso in cui l’imputato invocava la legittima difesa rispetto all’omicidio di due soggetti autori di una rapina ai danni della sua gioielleria.
La Corte, in particolare, ha precisato che “anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 36 del 2019, l’uso di un’arma può essere ritenuto reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all’interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, a condizione che: i) il pericolo di offesa sia attuale; ii) l’impiego dell’arma sia necessario a difendere l’incolumità propria o altrui, ovvero i beni; iii) non siano praticabili altre condotte alternative lecite o meno lesive; iv) con specifico riferimento alle aggressioni a beni patrimoniali, ricorra un pericolo di aggressione personale“.
Nel caso di specie, osserva la Corte di Assise di Appello di Torino “deve osservarsi che la condotta tenuta dall’imputato, ossia l’inseguimento dei rapinatori e l’esplosione di colpi di pistola a distanza ravvicinata, direttamente verso i corpі medesimi è stata posta in essere in un momento in cui l’aggressione da parte dei rapinatori era totalmente conclusa, tanto che gli stessi erano usciti dalla gioielleria e si stavano apprestando ad allontanarsi, salendo sull’automobile. Dunque, in una situazione in cui difettavano i requisiti il pericolo attuale di un’offesa ingiusta a un diritto proprio o altrui e della necessità di reagire a scopo difensivo”.
In tal modo è stata esclusa la ricorrenza degli elementi costitutivi dell’esimente della legittima difesa, “dal momento che l’esplosione di plurimi colpi dall’arma utilizzata dall’imputato, che hanno condotto alla morte e al ferimento dei rapinatori, sono stati posti in essere all’esterno della gioielleria, sulla pubblica via, in un momento nel quale l’azione violenta minacciosa da parte dei tre autori della rapina era conclusa e gli stessi stavano per salire sulla loro automobile per allontanarsi dal luogo. Né l’imputato, né i suoi familiari erano al momento in cui sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco esposti al pericolo concreto di un’offesa da parte dei rapinatori e non vi era alcuna condizione di imminente pericolo, di talchè, deve essere esclusa la sussistenza di una situazione di concreta pericolosità, rilevante ex art. 52 c.p.”