Corte di cassazione Sez. 1 sentenza n. 7239 del 14.01.2025: art. 678 c.p. e materie esplodenti
17 Nov 2025 - Giurisprudenza
La Corte di cassazione Sez. 1 con la sentenza n. 7239 del 14.01.2025 ha evidenziato l’importanza della distinzione tra “materie esplodenti” ed “esplosivi”, posta alla base della fattispecie di reato descritta dall’art. 678 c.p.
In particolare, tra le “materie esplodenti” vanno identificate quelle sostanze utilizzate per i fuochi d’artificio, ma prive di un’effettiva potenzialità micidiale sia per composizione chimica che per la modalità di fabbricazione; mentre rientrano nella nozione di “esplosivi” tutte quelle sostanze con elevata potenzialità, capaci di provocare esplosioni con effetti distruttivi significativi su persone e cose.
Alla luce di tale classificazione, la detenzione di “materie esplodenti” non è sempre penalmente sanzionata: invero, l’art. 97 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. consente di detenere senza licenza e senza obbligo di denuncia “esplosivi della prima categoria” fino a 5 kg netti e “artifici” fino a 25 kg lordi. La legge classifica questi materiali in diverse categorie e gruppi, inclusi i “giocattoli pirici” e i “manufatti pirotecnici da divertimento”. Giova rammentare che, a norma del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 635/40, e successive modificazioni, i c.d. prodotti pirotecnici si distinguono per l’appartenenza, tra le altre, a due specifiche categorie: la IV e la V categoria. Appartengono, invero, alla IV categoria i fuochi artificiali professionali (ad es. le c.d. granate cilindriche, ovvero sfere pirotecniche), utilizzate principalmente nel corso di feste patronali ovvero manifestazioni folkloristiche, i quali possono essere venduti solo presso esercizi appositamente autorizzati, muniti di specifica licenza di pubblica sicurezza, ed a persone fornite di specifiche autorizzazioni di polizia (porto d’armi, nulla osta all’acquisto, patentino di idoneità all’accensione). Diversamente, la V categoria si suddivide in ulteriori due gruppi, ossia il gruppo C ed il gruppo D-E: appartengono al gruppo C i fuochi artificiali di medie dimensioni (ad es. razzi e petardi) i quali possono essere venduti presso esercizi appositamente autorizzati, ai maggiori di anni 18 che esibiscano un documento di riconoscimento al venditore; appartengono ai gruppi D – E, tutti quei fuochi artificiali di piccole dimensioni (ad es. girandole, fontane, bengala, vulcani), che si trovano in commercio presso supermercati, cartolerie, edicole, e denominati, proprio per tale motivo, di libera vendita, poiché incapaci di produrre effetti dirompenti e di grandi dimensioni, il cui possesso non deve essere denunciato all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Si parla, con riferimento a tali fuochi artificiali di piccole dimensioni, di prodotti non classificati o declassificati, poiché appartenenti originariamente alla V categoria, e successivamente esclusi da tale classificazione, per effetto del D.M. 04/04/1973, ed in seguito ancora, riclassificati, appunto, nella “V Categoria gruppo D”.
Nel caso all’esame della Corte, gli imputati erano stati condannati per la detenzione di manufatti artigianali (nello specifico “candelotti esplosivi”) rispetto ai quali tuttavia non era stata verificata la relativa categoria di appartenenza: se i manufatti fossero stati classificati come “materie esplodenti” e il loro contenuto netto di polvere pirica fosse stato inferiore a 5 kg, la condotta non avrebbe integrato il reato contestato: è pertanto onere del giudice di merito procedere alla verifica della classificazione del materiale oggetto di giudizio, al fine di verificare se rispetto ad esso possa applicarsi la soglia di non punibilità prevista dalla normativa speciale.